

AVV. LUCA DE MIZIO
Ho assistito mio padre per anni, mentre i miei fratelli no. Ho diritto a qualcosa in più sull’eredità?
Mio fratello ha ricevuto soldi da nostra madre prima che morisse come “ringraziamento” per l’aiuto. Quei soldi sono solo suoi?
Ho pagato io tutte le spese del funerale. Posso chiedere ai miei fratelli di darmi la loro parte?
Spesso, un figlio si dedica alla cura di un genitore anziano, sostenendo spese e sacrifici. Al momento dell’eredità, sorge la domanda: questo impegno dà diritto a un compenso o a una fetta più grande del patrimonio? Questa guida chiarisce quando l’assistenza è un dovere morale non rimborsabile e quando, invece, può nascondere donazioni o accordi che cambiano le carte in tavola nella divisione ereditaria.
Un esempio pratico.
Anna ha vissuto con la madre anziana, Maria, per 10 anni, occupandosi di lei quotidianamente. I suoi due fratelli, Marco e Luca, vivevano in altre città e si vedevano di rado. Anna ha sostenuto molte spese per le cure mediche e l’assistenza. Prima di morire, Maria, grata, ha dato ad Anna 20.000 euro, dicendole “questo è per ringraziarti di tutto”.
Dopo la morte di Maria, Marco e Luca scoprono questo versamento e pretendono che quei 20.000 euro rientrino nel calcolo dell’eredità da dividere in tre. Anna, invece, ritiene di meritare non solo quei soldi, ma anche un rimborso per tutte le altre spese e il tempo dedicato.
Chi ha ragione? La risposta, come vedremo, non è affatto scontata.
Domande e risposte sulla divisione ereditaria.
Ho assistito mia madre per anni. Posso chiedere un rimborso ai miei fratelli o una quota maggiore di eredità?
In linea generale, la risposta è no. La legge italiana e la giurisprudenza costante ritengono che l’assistenza prestata a un genitore, anche se comporta un notevole impegno economico e personale, rientri nell’adempimento di un’obbligazione naturale.
Il figlio che si è costantemente adoperato per la cura dei genitori, sostenendo le spese per la loro assistenza, non ha alcun diritto al rimborso per l’attività prestata a favore della madre o del padre, trattandosi di prestazioni rese in adempimento di un’obbligazione naturale, ossia non derivante da un obbligo giuridico, ma da un dovere morale, sociale o comunque “interiore” al soggetto .
Questo significa che l’aiuto fornito è considerato un atto spontaneo, dettato dall’affetto e dai doveri morali e sociali familiari, e non un’attività lavorativa o un prestito da rimborsare. Pertanto, non è possibile chiedere la “ripetizione” (cioè la restituzione) di quanto speso o del valore del tempo dedicato, né pretendere per questo una quota di eredità superiore a quella degli altri eredi.
E se ho sostenuto spese specifiche e documentabili, come la retta della casa di riposo o lo stipendio della badante?
Anche in questo caso, il principio non cambia. Le spese per il mantenimento e la cura del genitore, anche se comportano un esborso economico diretto, sono generalmente considerate parte di quel dovere morale.
Il figlio che adempie spontaneamente a questi obblighi non può, in un secondo momento, chiederne la restituzione agli altri fratelli.
Esiste una distinzione importante con l’obbligo legale degli alimenti, che scatta solo quando una persona si trova in un grave stato di bisogno e non è in grado di provvedere a sé stessa. In tale scenario, tutti i figli sono tenuti a contribuire in proporzione alle proprie capacità economiche. Tuttavia, solo il genitore bisognoso può agire legalmente contro i figli inadempienti, non il fratello che ha pagato anche per gli altri.
C’è un modo per vedersi riconosciuto questo impegno?
Sì, ma la chiave è nelle mani del genitore assistito, quando è ancora in vita. Un genitore, per riconoscenza, può decidere di “premiare” il figlio che lo ha assistito. Questo solitamente avviene tramite una donazione remuneratoria, ovvero un’attribuzione patrimoniale fatta per riconoscenza o per speciale merito.
Tuttavia, queste donazioni possono creare notevoli complicazioni al momento dell’apertura della successione. A seconda del loro valore e delle modalità con cui sono state fatte, potrebbero essere considerate un semplice anticipo sull’eredità, soggette a collazione, o addirittura essere dichiarate nulle.
Mio fratello ha ricevuto soldi da nostro padre come “ringraziamento”. Ora che l’eredità è aperta, cosa succede a quei soldi?
Questo è un caso emblematico che la legge regola attraverso l’istituto della collazione. Salvo che il genitore non abbia esplicitamente dispensato il figlio da tale obbligo, la legge presume che le donazioni fatte in vita a un erede siano un anticipo sulla sua quota di eredità.
La collazione è un’operazione matematica con cui il valore di quanto ricevuto in donazione viene aggiunto fittiziamente al patrimonio ereditario totale, per poi essere “scalato” dalla quota spettante all’erede che ha ricevuto il dono. L’obiettivo è garantire la parità di trattamento tra tutti gli eredi.
Tornando all’esempio iniziale, i 20.000 euro ricevuti da Anna da sua madre Maria sarebbero probabilmente considerati una donazione soggetta a collazione. Questo significa che, in fase di divisione, Anna riceverebbe 20.000 euro in meno rispetto ai suoi fratelli dal patrimonio residuo, avendo già beneficiato di quella somma.
E se la donazione non è stata fatta con un atto notarile? È valida?
Qui la situazione si complica ulteriormente. Le donazioni di “non modico valore” richiedono, per essere valide, la forma dell’atto pubblico (un rogito notarile), pena la nullità. Se una donazione significativa è stata fatta con un semplice bonifico o in contanti, potrebbe essere dichiarata nulla. In tal caso, la somma dovrebbe essere interamente restituita alla massa ereditaria per essere divisa tra tutti gli eredi.
Cosa si intende per “modico valore”? La legge non fissa un importo, ma lo valuta in rapporto al patrimonio complessivo del donante. Una donazione di 20.000 euro potrebbe essere considerata modica per un patrimonio milionario, ma non per uno di poche decine di migliaia di euro. Questa valutazione è spesso fonte di accesi conflitti legali tra gli eredi.
Ho pagato io il funerale. Posso chiedere ai miei fratelli la loro parte?
Assolutamente sì. A differenza delle spese di assistenza in vita, le spese funerarie sono considerate debiti ereditari. Si tratta di oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, come tali, gravano su tutti gli eredi in proporzione alla loro quota di eredità.
Pertanto, il figlio che ha anticipato l’intero costo del funerale ha pieno diritto di agire in regresso nei confronti degli altri coeredi per ottenere il rimborso della parte di loro competenza. Questo diritto spetta anche a chi, dopo aver pagato, decide di rinunciare all’eredità.



