

AVV. LUCA DE MIZIO
Mio padre ha donato un immobile a mio fratello quando era in vita, lasciando a me quasi nulla. Ho diritto a qualcosa?
Cosa significa esattamente essere un “erede legittimario”?
Come si calcola la mia parte di eredità se c’è un testamento che mi penalizza?
Questa guida ti accompagnerà alla scoperta della “quota di legittima”, quella porzione di eredità che la legge ti riserva e che nessuno, nemmeno il testamento del tuo caro, può sottrarti. Scoprirai chi sono gli eredi “privilegiati” (i legittimari), come si calcola la loro quota e quali strumenti legali esistono per recuperarla se è stata lesa da donazioni o disposizioni testamentarie.
Un esempio pratico.
Immaginiamo una situazione comune: un padre, vedovo, muore lasciando due figli, Marco e Luca.
Sul suo conto corrente ci sono solo 10.000 €.
Tuttavia, cinque anni prima di morire, il padre aveva donato a Luca un appartamento del valore di 190.000 €, senza lasciare nulla a Marco.
Marco, leggendo il testamento, potrebbe pensare di avere diritto solo alla metà dei 10.000 € rimasti (5.000 € per ogni figlio), ma potrebbe non sapere che la legge lo tutela.
Come vedremo, il calcolo non si basa solo su ciò che è “rimasto”, ma anche su ciò che è stato “donato” in vita.
In questo caso, il patrimonio su cui calcolare le quote non è 10.000 €, ma 200.000 €
La legge riserva ai figli i due terzi di questo importo, quindi circa 133.333 €, da dividere in parti uguali.
A Marco spetterebbero quindi circa 66.666 €, ben più dei 5.000 € che pensava di ricevere.
Per ottenere la sua parte, dovrà però compiere alcuni passi legali.
Chi sono gli “eredi legittimari” e perché sono così importanti?
Gli eredi legittimari non sono semplici eredi.
Sono una categoria protetta dalla legge a cui spetta di diritto una parte del patrimonio del defunto, anche contro la sua volontà. L’articolo 536 del Codice Civile li identifica chiaramente “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita’ o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.”
Questi soggetti (coniuge, figli e, in assenza di figli, i genitori del defunto) hanno un diritto intangibile su una porzione dell’eredità, chiamata “quota di legittima” o “quota di riserva“.
Questo significa che il defunto, pur potendo disporre liberamente dei suoi beni, non può ledere questa quota né con un testamento né con donazioni fatte in vita.
Cos’è esattamente la “Quota di Legittima” e a quanto ammonta?
La quota di legittima è quella fetta di patrimonio che la legge “riserva” ai legittimari. La parte restante del patrimonio è invece la “quota disponibile“, di cui il defunto poteva disporre a suo piacimento, ad esempio lasciandola a un amico, a un ente di beneficenza o a uno solo dei familiari.
L’ammontare della quota di legittima varia a seconda del numero e del tipo di legittimari. Ad esempio, l’articolo 537 del Codice Civile stabilisce che:
- Se il genitore lascia un solo figlio, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio.
- Se i figli sono più di uno, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividere in parti uguali tra tutti.
La presenza di un coniuge modifica ulteriormente questi calcoli, rendendo la determinazione della quota un’operazione che richiede attenzione e competenza.
Come si calcola il valore effettivo del patrimonio su cui spetta la legittima? La “Riunione Fittizia”
Questo è il passaggio più importante e spesso frainteso. Molti credono che la quota si calcoli solo su ciò che il defunto ha lasciato alla sua morte (relictum). Non è così.
Per tutelare i legittimari, la legge impone un calcolo più complesso, chiamato “riunione fittizia” (art. 556 Codice Civile), che è un’operazione puramente contabile (inserimento nel patrimonio ereditario di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto)
Il risultato di questa operazione (Relictum – Debiti + Donatum) costituisce l’asse ereditario su cui si calcolano la quota di legittima e la quota disponibile.
È fondamentale sapere che la valutazione dei beni donati e di quelli relitti deve essere fatta con riferimento al loro valore al momento dell’apertura della successione, un dettaglio tecnico che può cambiare drasticamente l’esito dei calcoli e dove l’assistenza di un professionista diventa cruciale.
Cosa posso fare se la mia quota di legittima è stata lesa?
Se, dopo aver effettuato la riunione fittizia, ti accorgi che quanto hai ricevuto (o non hai ricevuto affatto) è inferiore alla tua quota di legittima, la legge ti fornisce uno strumento potente: l’azione di riduzione.
Questa azione legale permette di “attaccare” le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte dal defunto che eccedono la quota disponibile, rendendole inefficaci nei tuoi confronti fino a reintegrare la tua parte.
La legge stabilisce un ordine preciso:
- Prima si riducono le disposizioni testamentarie (proporzionalmente tra tutti gli eredi istituiti).
- Se ciò non basta, si passa alle donazioni, partendo dall’ultima fatta in vita e risalendo via via alle precedenti.
Attenzione: chi agisce in riduzione ha l’onere di dimostrare la lesione.
E’ necessario presentare una ricostruzione patrimoniale idonea a dimostrare la lesione della propria quota di riserva.
Ho ricevuto anch’io una donazione in vita. Questo influisce sui miei diritti?
Assolutamente sì. La legge presume che le donazioni fatte a un legittimario siano un anticipo sulla sua quota di eredità. Per questo, l’articolo 564 del Codice Civile prevede il meccanismo dell’imputazione ex se.
Il legittimario che agisce in riduzione deve “imputare” alla propria quota di legittima il valore di tutte le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato. In pratica, devi sottrarre dalla tua quota di riserva ciò che hai già ricevuto. Ignorare questo obbligo può portare al rigetto della tua azione.
Mio padre ha “venduto” un immobile a mio fratello a un prezzo simbolico. È una donazione mascherata?
Questa è una situazione molto comune, nota come simulazione. Spesso una vendita a un prezzo vile nasconde una donazione, fatta apposta per aggirare i diritti degli altri legittimari.
La buona notizia è che la legge ti offre una tutela speciale. Quando agisci per proteggere la tua quota di legittima, sei considerato un “terzo” rispetto a quel contratto di vendita simulato. Questo ti dà un enorme vantaggio probatorio: puoi dimostrare la simulazione con ogni mezzo, incluse testimonianze e presunzioni, superando i rigidi limiti di prova che normalmente si applicano alle parti di un contratto.
Se pensi che la tua quota di legittima sia stata lesa o vuoi semplicemente capire come muoverti al meglio nella tua situazione ereditaria, prenota una consulenza con il nostro studio.



